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Speciale legge di stabilità: settima salvaguardia

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16-06-2015 - Fonte: inas.it

Speciale legge di stabilità: settima salvaguardia

La legge di stabilità introduce una nuova salvaguardia (la settima) a favore di 26.300 soggetti e ridetermina il finanziamento in relazione alle salvaguardie precedenti.

Come nei casi precedenti, i soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di accesso al beneficio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 1° marzo 2016.

L'intervento riguarda:

a)   nel limite di 6.300 soggetti, i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi (stipulati entro il 31 dicembre 2011).

Nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale), la disposizione si applica anche in mancanza di tali accordi.

I lavoratori devono aver cessato l'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014, e devono perfezionare i requisiti pensionistici: 

  • entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;
  • se cessati entro il 31 dicembre 2012, entro 12 mesi dalla fine del periodo di mobilità, anche mediante il versamento di contributi volontari.

Quest’ultimo può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa, è relativo ai soli lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai 12 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

Per i lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 1° gennaio 2016 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento - sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, per svolgere attività di lavoro subordinato (a tempo parziale, a tempo determinato) o di lavoro parasubordinato, sono considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa, e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

B)   nel limite di 9.000 soggetti, i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011:

  • con almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • anche se al 6 dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o accreditabile a tale data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da  effettiva  attività  lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013,  e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La decorrenza della pensione si dovrà collocare entro il 6 gennaio 2017. 

C)   nel limite di 6.000 soggetti:

  • lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali sottoscritti o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
  • lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La decorrenza della pensione si dovrà collocare entro il 6 gennaio 2017.

D)    nel limite di 2.000 soggetti, i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere stati in congedo per assistere figli con disabilità grave.

La decorrenza della pensione si dovrà collocare entro il 6 gennaio 2017.

E)    nel limite di 3.000 soggetti: ad esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

La decorrenza della pensione si dovrà collocare entro il 6 gennaio 2017.

Il trattamento pensionistico, con riferimento a tutte le categorie di potenziali salvaguardati, non può comunque avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (1° gennaio 2016).

 

(Foto disponbile su Flickr, di sean dreilinger, su Licenza Creative Commons)

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