Il Regolamento
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
CISL ABRUZZO MOLISE
Unione Sindacale Interregionale (U.S.I.)
PARTE I - NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
RELATIVE AGLI ISCRITTI ED AI DIRIGENTI
CAPITOLO I - Iscrizione e tesseramento
Articolo 1
La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall’interessata/o ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato di Federazione di Categoria interregionale competente.
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell’aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del Sindacato di Federazione Interregionale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all’interessata/o.
Contro la delibera di non accettazione della domanda, l’aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.
Articolo 2
L’iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività o sedi lavorative nell’arco dell’anno, vale la scelta individuale dell’iscritta/o.
Le lavoratrici ed i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere una attività produttiva si iscrivono nella Categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.
Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi Categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione, poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.
Le/i dirigenti in aspettativa non retribuita, o in aspettativa retribuita, possono scegliere a quale Federazione di Categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 Legge 300/70 e all'art. 3 DLgs 564/96.
Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine il programma per la gestione on – line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l’unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell’Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi. Il completamento dell’Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d’intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.
Articolo 3
L’iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.
All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card di iscrizione dell'anno in corso.
All’inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile, alle/agli iscritte/i in essere al 31 dicembre dell’anno precedente e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere, va confermata l’iscrizione per l’anno in corso.
Articolo 4
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Confederale le/i socie/i espulse/i dalla organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Consiglio Generale del sindacato Interregionale di categoria di appartenenza.
Regolamento di attuazione dello Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022
1
La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti Consiglio Generale medesimo e ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della Unione sindacale Interregionale.
Le/i socie/i espulse/i dall’Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritte/i al momento dell’espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell’organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.
CAPITOLO II - Le incompatibilità funzionali
Articolo 5
Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto, di prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti “incompatibilità funzionali”:
a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale,associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
b. candidature, alla carica di Sindaco, Presidente di Regione e alle Assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzi intercomunali e comunali. Per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;
c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.
Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 7 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 10.
Articolo 6
Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s’intende per incompatibilità la condizione dell’appartenente ad Organismi che, per aver assunto qualsiasi incarico tra quelli indicati dall’ articolo 16 dello Statuto USI e dagli articoli 7 e 9 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.
Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall’art. 25 del presente Regolamento.
Articolo 7
Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di:
-
componente della Segreteria confederale nazionale;
-
componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria di prima e seconda affiliazione.
Con decorrenza dal XVIII Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono
incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.
Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i.
Articolo 8
Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 9 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL.
Sono enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL (INAS).
Sono associazioni collaterali alla CISL (Sicet), le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di Categoria, della USI, le associazioni formalmente
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promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.
Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM – ISCOS – ANOLF – ANTEAS - APS Michelangelo Ciancaglini).
Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, della USI, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell’Organizzazione.
Rientrano nelle società collaterali alla Cisl anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'organizzazione e le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell’Organizzazione.
Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.
Articolo 9
Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di segreteria con:
-
a) gli incarichi di organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici/i soci lavoratori o collaboratrici/collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;
-
b) gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL;
-
c) gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa di origine bancaria fatte salve le ipotesi di compatibilità espressamente previste dalla successiva lettera b) del presente articolo;
-
d) gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.
Sono compatibili:
-
a) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;
-
b) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;
-
c) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all’interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.
L’assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo
settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio generale ai sensi dell’articolo 10 del presente Regolamento.
Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura confederale o categoriale.
Articolo 10
In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria confederale la sottopone al giudizio politico del Consiglio generale confederale l’identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl.
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Il Consiglio generale confederale indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.
Articolo 11
Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall’elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest’ultima.
Ferma restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica. Tale operazione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, articolo 10 comma 2, del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Il Comitato Esecutivo USI è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità previsti dall’articolo 5 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.
Chi viene eletta/o o assuma incarichi di cui agli articoli 16 dello Statuto USI e 5 lettere a e c del presente Regolamento, deve esercitare l’opzione con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all’esercizio dell’opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.
La/il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall’assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.
La/il candidata/o alle cariche istituzionali, di cui alla lettera b) dell'articolo 5 del presente Regolamento, decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.
Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l’autorizzazione di cui all’ultimo comma dell’art. 18 dello Statuto USI decadono dalle cariche sindacali.
Le/i socie/i dimissionarie/i o decadute/i, ai sensi del citato articolo 18 dello Statuto USI e dell'articolo 5 del presente Regolamento, possono essere rielette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:
-
dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
-
dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
-
dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.
Articolo 12
Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.
Le/i Componenti delle Segreterie di Categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica, sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.
Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall’accertamento della decadenza.
Spetta alla Segreteria interregionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell’organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall’avvenuta decadenza.
Nel caso di decadenza dall’incarico di Segretaria/o Generale di Federazione interregionale, gli adempimenti previsti dal comma 5 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria nazionale di Federazione.
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Articolo 13
Ai fini dell’applicazione dell’art. 15 comma 1 dello Statuto USI, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria di USI, e di Federazione di categoria Interregionale, si stabilisce che il periodo massimo è di 3 (tre) mandati (12 anni).
La/Il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 (cinque) mandati anche non continuativi.
Il limite di cinque mandati deve intendersi anche per le/i dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell’articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.
La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.
Analogamente, ai fini dell’applicazione dell’articolo 15 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).
CAPITOLO III - La designazione dei rappresentanti CISL
Articolo 14
Il Comitato Esecutivo USI competente a designare la rappresentanza sindacale dell’organizzazione in Enti, associazioni e/o società esterne all’organizzazione, avuta presente la compatibilità con l’art. 9 e l’esigenza di assicurare:
-
lapienaautonomiadelsindacato;
-
ilpiùaltogradodicompetenzaeprofessionalità;
-
la massima funzionalità degli organismi sindacali.
Articolo 15
Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria USI in ordine alla natura dell’attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell’organizzazione sindacale.
Le Segreterie relazionano al Comitato Esecutivo USI.
Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell’eventuale revoca del mandato.
Articolo 16
Le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all’articolo 14 del presente Regolamento sono di competenza del Comitato Esecutivo USI, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/o designando anche alla stregua dei parametri fissati dall’art. 14 del presente Regolamento. La accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell’atto di designazione.
Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di una/un rappresentante della FNP.
Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell’organismo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria USI che può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.
Articolo 17
Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l’organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo USI nel Regolamento Economico (dirigenti e operatori).
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PARTE II – NORME GENERALI
SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI
CAPITOLO IV - Validità delle sedute e votazioni
Articolo 18
Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.
Articolo 19
Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale.
Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.
Le proposte di presidenza della società CAF, le Presidenze degli enti, e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.
Articolo 20
Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/i candidate/i.
Tutti le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti, senza presentazione di formali candidature.
La/il Segretaria/o generale e le/i componenti l’organismo che esercita l’elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.
La composizione delle Segreterie delle strutture, sarà la seguente:
-
- per l’Unione Sindacale Interregionale (USI), da tre a cinque componenti compresa/o la/il
Segretaria/o generale. E’ possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.
-
- per le Federazioni interregionali di categoria, da tre a cinque componenti compresa/o la/il
Segretaria/o Generale. E’ possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.
Nelle stesse strutture di Federazione di categoria e confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.
Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organismi similari, con il voto favorevole di 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle elettrici e degli elettori.
Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant’altro.
Per le elezioni del Comitato esecutivo o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.
Articolo 21
Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.
A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.
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CAPITOLO V - Dimissioni dagli organismi
Articolo 22
Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall’applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall’organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tale scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.
Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano le dimissioni della Segreteria.
CAPITOLO VI - Modalità di svolgimento delle riunioni
Articolo 23
La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all’ordine del giorno. Per l’illustrazione delle mozioni d’ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore ed uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.
La Segreteria della USI ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, i dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché le operatrici/operatori della USI o esperte/i per le particolari materie in discussione.
Le/i singole/i iscritte/i degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.
Articolo 24
Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.
Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell’organizzazione.
Le/i componenti degli organismi sono tenute/i ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.
CAPITOLO VII - Il Collegio dei Probiviri
Articolo 25
I ricorsi al Collegio dei probiviri della Unione Sindacale Interregionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.
I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.
I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio della Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell’evento.
Il termine di giorni 15, fissato dall’articolo 10 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.
Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi dei probiviri delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali interregionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione degli atti al Collegio.
La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell’atto presso gli uffici del collegio competente. L’Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell’atto indicando la data di presentazione del ricorso.
Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell’art. 28 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all’organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali contro interessati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricezione degli atti.
Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell’articolo 13 dello Statuto Confederale.
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A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.
L’improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l’integrazione del contraddittorio. L’ordinanza individua le/i contro interessate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.
La/il ricorrente ha l’obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l’estinzione del procedimento.
Articolo 26
Il Collegio confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria.
Qualora le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali fossero prive del proprio Collegio dei probiviri, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione a cura della Segreteria della Federazione competente o dell’Unione interregionale, dandone contestualmente notizia alla/all’interessata/o.
Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall’interessata/o.
Nel caso in cui il Collegio dei probiviri della USI non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 25 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell’interessata/o o della Segreteria dell’Unione interregionale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.
Articolo 27
Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso, sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.
Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.
Il termine di 180 giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, dalla data di celebrazione del Congresso confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio, nonché nelle ipotesi di impossibilità a costituire il quorum funzionale del Collegio.
Articolo 28
Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto confederale si deve fare riferimento all’oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dalle/dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all’art. 11, comma 3 dello Statuto Confederale.
La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori cui all’art. 25 del presente Regolamento.
Articolo 29
Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 25 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall’evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla stessa.
Articolo 30
Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali ed orizzontali cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.
Le vertenze, riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all’esame della Commissione verifica poteri dell’istanza congressuale di grado superiore.
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Articolo 31
La convocazione del Collegio dei probiviri è effettuata dalle/dai rispettive/i Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.
Articolo 32
Nelle ipotesi previste dall’art. 12, comma 3, dello Statuto USI, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o.
A tal fine il Collegio dei Probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l’ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.
Articolo 33
Nelle ipotesi previste dall’art. 13 dello Statuto USI, il Collegio dei Probiviri deve adempiere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
A tal fine l’organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall’emissione, al Collegio competente per la ratifica.
La/il Presidente di tale Collegio convoca il collegio entro le 96 ore successive.
Articolo 34
Nelle ipotesi previste dell’art. 13 dello Statuto USI la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.
Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l’omessa denuncia, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto USI, il competente Collegio dei Probiviri per l’inizio dell’azione disciplinare.
In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l’inizio del procedimento.
Articolo 35
Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui all’ultimo comma dell’articolo 11 dello Statuto Confederale Nazionale, spetta tutte le/i soce/i e alle strutture della CISL. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio Confederale dei Probiviri; essa va inoltre notificata a tutte le parti interessate a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
CAPITOLOVIII -CommissariamentoeReggenza
Articolo 36
Il Commissariamento delle strutture, è regolato dall’articolo 40 e seguenti dello Statuto Confederale Nazionale e dagli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale Nazionale.
Articolo 37
La reggenza delle strutture, è regolata dall’articolo 43 dello Statuto Confederale Nazionale e dall’art. 38 bis del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale Nazionale.
PARTE III - NORME SUGLI ORGANISMI DELLA USI CAPITOLO IX - Il Congresso USI
Articolo 38
Il Consiglio generale, contestualmente alla convocazione del Congresso della USI emana il Regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.
Approva lo schema di Regolamento del Congresso della USI fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l’obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.
Regolamento di attuazione dello Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 9
Articolo 39
Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20% e 30%, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali a tutti i livelli, dovranno prevedere, nelle liste, un’appropriata percentuale.
I regolamenti prevederanno altresì un’adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.
Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.
Articolo 40
La FNP partecipa al Congresso della USI con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutti le/gli iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l’anno di effettuazione del Congresso.
CAPITOLOX -IlConsiglioGeneraledellaUSI
Articolo 41
Il Consiglio Generale USI è costituito da:
-
n. 20 rappresentanti di Federazione Interregionale di categoria nella persona della/del dirigente
responsabile comunque denominati;
-
n. 3 rappresentanti della Federazione Interregionale dei Pensionati, elette/i dal Consiglio Generale
della Federazione;
-
n. 20 rappresentanti delle Aree Sindacali Territoriali (AST), proporzionalmente alle/ai proprie/i
iscritte/i e coincidenti con i primi in graduatoria delle/dei delegati eletti al Congresso della USI in occasione delle Assemblee congressuali territoriali delle macro aree Molise, Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo;
-
n. 72 componenti elette/i dal Congresso Interregionale. Possono essere elette/i tutte/i le/i socie/i della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere a), b), c) del presente articolo.
Le/i rappresentanti di cui alla lettera b) elette/i dal Consiglio generale della Federazione
Interregionale dei Pensionati, possono essere revocate/i e sostituite/i dal medesimo organismo durante la vigenza del mandato.
Per quanto riguarda il punto d), va garantita una equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente articolo 38.
In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio Generale elette/i dal Congresso di cui alla lettera d), questa sarà ricoperta da colei o colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero dei voti dopo l'ultima/o eletta/o, salvo che la vacanza riguardi le/i componenti della FNP. In tal caso la Federazione Interregionale Pensionati avrà diritto a designare la/il componente subentrante.
Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola le/i legali rappresentanti delle associazioni e/o sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (articolo 5 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale e articolo 44 dello Statuto confederale), le/i responsabili dell’INAS, del CAF, dello IAL, del SICET, nonché le/i Responsabili denominate/i delle Associazione con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF, APS M. Ciancaglini).
Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale delle/dei componenti del Consiglio generale interregionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% elette/i dal Comitato direttivo della FNP, e l’altro 50% dal Congresso di USI.
Qualora risultasse eletto nel Congresso USI un numero inferiore al 50% di cui sopra la FNP avrà diritto a designare la quota mancante.
Articolo 42
Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 40 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria della USI ed opti per quest’ultima carica, resterà nel Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario della USI.
Regolamento di attuazione dello Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 10
Le/i componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria Confederale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.
Articolo 43
Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, subito dopo la chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di presidenza del Congresso stesso.
La/il componente più anziana/o di età dell’Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l’elezione della Presidenza.
Articolo 44
La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'articolo 26 dello Statuto USI, e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.
La Segreteria della USI invia, di norma, almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all’ordine del giorno.
La convocazione straordinaria prevista dal comma 1 del citato articolo 26 dello Statuto USI è effettuata dalla Segreteria Interregionale che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.
La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta elettronica certificata).
Articolo 45
In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria USI. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della USI.
Articolo 46
La Segreteria USI può, nel corso dei lavori del Consiglio generale, svolgere comunicazioni concernenti l’attività dell’organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.
Qualora una/un componente il Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio generale.
La Segreteria USI ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l’ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all’ordine del giorno della sessione successiva.
Articolo 47
La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell’art. 28 dello Statuto CISL Confederale.
Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.
La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.
Articolo 48
Il Consiglio Generale può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale. La Segreteria propone al Consiglio Generale, che le nomina al suo interno, le Commissioni prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.
Le/i componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.
Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.
Regolamento di attuazione dello Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 11
Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria della USI.
Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l’attività del Consiglio Generale.
Articolo 49
Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato podestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta.
A richiesta di 1/3 delle/dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.
Articolo 50
Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione di quelli vacanti.
CAPITOLO XI - Il Comitato Esecutivo della USI
Articolo 51
Il Comitato Esecutivo della USI è composto:
a. n.32componentielette/idalConsiglioGeneralenelproprioseno; b. dalle/daicomponentilaSegreteriaUSI;
c. dalle/dai Responsabili AST;
d. dallaResponsabiledelCoordinamentoFemminile.
Al Comitato Esecutivo partecipano come invitate/i con diritto di parola le/i responsabili dell’INAS, del CAF, dello IAL, del SICET, nonché le/i Responsabili comunque denominati delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF, APS M. Ciancaglini).
Articolo 52
La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell’ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria USI almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.
La richiesta di convocazione dell’Esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno. La Segreteria USI è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.
La Segreteria USI trasmette di regola alle/ai singole/i componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all’ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d’urgenza.
La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta elettronica certificata).
Articolo 53
Il Comitato esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o.
In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno delle/dei componenti la Segreteria della USI, delegati a ciò dalla/dal Segretaria/o Generale.
PARTE IV - LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI (categoriali e territoriali)
CAPITOLO XII - Le Federazioni di Categoria
Articolo 54
-
Federazione Lavoratori Energia, Moda, Chimica ed Affini (FEMCA)
-
CISL Reti (I affiliazione)
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- Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI – II affiliazione)
- Federazione dell’informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL - II affiliazione)
-
Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA)
-
Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM)
-
Federazione Agro-Alimentare (FAI)
-
Federazione Lavoratori Pubblici e dei Servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS)
-
Federazione Scuola (CISL Scuola)
-
Sindacato dei Lavoratoti Poste (SLP)
-
Federazione Italiana Trasporti (FIT)
-
Federazione Italiana Sindacati Terziario (FIST - I affiliazione)
- Federazione italiana Sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT - II affiliazione)
- Federazione lavoratori Somministrati autonomi ed atipici (FELSA - II affiliazione); -
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST)
-
Federazione Università (CISL UNIVERSITA’)
-
Federazione della Sicurezza (FNS)
-
Federazione Medici (CISL Medici)
-
Federazione innovazione e ricerca (FIR)
-
Federazione nazionale pensionati (FNP).
Articolo 55
Le singole Federazioni interregionali di categoria devono informare la Segreteria della USI di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi direttivi.
La Segreteria della USI ha facoltà di verifica.
CAPITOLO XIII - Poteri e funzioni delle strutture
Articolo 56
Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e, se non in contrasto, dagli Statuti delle Federazioni Nazionali e dell’Unione Interregionale, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.
Articolo 57
Compete alle Federazioni Interregionali:
-
la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
-
la promozione, l’organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali
(SAS, RLS, RSA, TAS);
-
il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e
delle/dei delegati/i alla sicurezza di impresa (RLS, RLST);
-
l’individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi Quadri, l’organizzazione della formazione
sindacale categoriale specialistica nell’ambito della gestione delle risorse umane di categoria,
nonché l’integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
-
la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell’ambito delle quote contributive
di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
-
la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale secondo le modalità previste
dall’art. 64 del presente Regolamento;
-
la titolarità della contrattazione decentrata aziendale e delle politiche di settore, con il
coordinamento dell’USI, nonché il sostegno alle RSU, RSA, SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi, in
quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva;
-
il coordinamento dell’attività politico contrattuale dei territori;
-
l’organizzazione, d’intesa con i sindacati territoriali, della formazione sindacale categoriale
specialistica nell’ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l’integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
Regolamento di attuazione dello Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 13
-
il sostegno ai territori per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
-
la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento dell’Unione regionale confederale.
Articolo 58
Compete alla USI:
-
la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La rappresentanza dell’Organizzazione nel
rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche
regionali-interregionali;
-
la gestione, con il coinvolgimento delle categorie, dell’iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle
politiche settoriali regionali-interregionali;
-
la verifica, l’attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di
coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati, adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche
attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
-
la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale e sociale con le
istituzioni locali;
-
la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione,
comunicazione, studi e ricerche;
-
la politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e
dei percorsi formativi in raccordo con le Federazioni interregionali e i Dipartimenti Confederali
competenti;
-
la scelta delle/dei rappresentanti regionali e territoriali dell’organizzazione nelle sedi esterne, nel
rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell’attività da essi svolta
nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori e dell’organizzazione;
-
la socializzazione delle esperienze territoriali e l’utilizzo delle sinergie dell’organizzazione mediante
l’azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno
dell’attività e dell’immagine della CISL;
-
la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
l. l’organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le Federazioni interregionali di
categoria, gli enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL. L’erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l’attività del patronato. Le Federazioni regionali di categoria dovranno pertanto monitorare e, all’occorrenza intervenire per rimuovere, eventuali comportamenti delle/dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all’esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri;
m. il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio in materia di politiche sindacali, tesseramento e proselitismo;
n. promuovere, con il coinvolgimento delle Federazioni di categoria interregionali, nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l’implementazione dell’erogazione di servizi.
Articolo 59
L’Unione Sindacale Interregionale si articola in Aree Sindacali Territoriali (AST) che non costituiscono istanza congressuale, in quanto prive di organismi elettivi propri e individuate su delibera del Consiglio generale USI.
Alle Aree Sindacali Territoriali (AST) spetta il compito di attuare la politica sindacale della Confederazione e della USI.
In ogni AST è individuata/o una/un Responsabile.
Per ogni AST sarà costituito un Coordinamento presieduto dalla/dal Responsabile.
I Compiti del/della Responsabile di AST, composizione e funzionamento del Coordinamento, sono
definiti dalle “Norme per il funzionamento delle Aree Sindacali Territoriali”, che sono allegate al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.
Regolamento di attuazione dello Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 14
La/Il Responsabile di AST viene eletta/o dal Consiglio Generale USI, su proposta della Segreteria USI, previa consultazione del Coordinamento di AST e rimane in carica per il mandato congressuale. L’incarico potrà essere confermato a seguito di nuove elezione da parte del neoeletto Consiglio generale.
I/le componenti di ogni Coordinamento di AST saranno individuate/i dalle Federazioni interregionali attraverso assemblee delle/dei delegati presenti nei luoghi di lavoro dell’area territoriale di riferimento e tra gli operatori categoriali, e comunicate alla USI ed alle AST di riferimento.
Le AST nelle proprie assemblee congressuali devono eleggere esclusivamente i delegati all’istanza congressuale interregionale.
Per quanto riguarda la FNP le assemblee coinvolgeranno le/gli iscritte/i che sono residenti nell'area territoriale di riferimento.
L’INAS, il CAF e, laddove effettivamente presenti, gli altri Enti e organismi promossi dalla CISL, designeranno nel coordinamento di AST un componente di concerto con il Responsabile della AST stessa.
Numero e modalità di designazione dei componenti del Coordinamento di AST, saranno definiti con apposita delibera del Comitato Esecutivo USI.
CAPITOLO XIV - Le strutture
Articolo 60
La USI, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all’ articolo 35 dello Statuto USI, deve invitare gli organismi delle Federazioni Interregionali di categoria competenti a procedere esse stesse autonomamente a tale convocazione.
In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalla USI. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l’obbligo di adottare delibere.
Qualora l’oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto Confederale e di Federazione, o da delibera degli organismi confederali, di federazione di categoria competenti, gli stessi sono tenuti ad adottare le conseguenti deliberazioni.
CAPITOLO XVII - Gli Enti, le Associazioni e le Società della CISL
Articolo 61
Gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL sono soggetti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, interregionale e/o territoriale.
E’ previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e interregionale.
Quando negli statuti degli Enti, delle Associazioni e delle Società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili, ai vari livelli, da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dal Consiglio Generale interregionale USI.
Per i livelli interregionale e/o territoriale il limite massimo è di tre mandati congressuali.
I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall’art. 9 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che confederali.
Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in enti, associazioni e società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.
Ai fini della previsione di cui all’articolo 7 dello Statuto USI, il Collegio dei sindaci della USI non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedono la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione di bilancio.
La USI può disporre verifiche e controlli sull’andamento economico, gestionale e finanziario delle Società di servizi, degli Enti e delle Associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL.
Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo confederale.
Per quanto riguarda le società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla Confederazione, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Confederazione stessa conferisce alle società da essa costituite e promosse.
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PARTE V - NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO
CAPITOLO XVI - Responsabilità e competenze
Articolo 62
Il Consiglio Generale Confederale è l’organo competente a fissare la quota contributiva di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto Confederale, nonché le modalità di riscossione.
Articolo 63
I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della USI e degli Enti della stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.
A tal fine è istituita, a livello nazionale, la “Anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.
Di tali beni la USI disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all’uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.
La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla USI.
Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.
Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, e responsabile/i le/i rappresentanti legali della Unione Sindacale Interregionale, consegnatari dei beni medesimi.
Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.
Articolo 64
La USI e le Federazioni di Categoria rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.
A tal fine, la USI e le Federazioni interregionali di categoria dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.
Nei rapporti esterni le/i dirigenti politiche/ci della USI e delle Federazioni di Categoria che rispondono, a norma dell’art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidalmente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell’esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l’obbligo per l’assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.
Le/i dirigenti politiche/ci della USI e delle Federazioni di Categoria rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.
Le strutture di Federazione di categoria e confederali, attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.
Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.
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CAPITOLO XVII – Bilanci
Articolo 65
La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell’Organizzazione, comprese le Federazioni di categoria di II affiliazione, in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.
Essi devono essere sottoposti a verifica del Collegio sindacale, che allegherà anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi. I bilanci, approvati dai competenti Organismi delle Strutture, dovranno essere inviati entro:
il 20 marzo dell’anno successivo dalle Federazioni Interregionali di I e II affiliazione alla USI e alle Federazioni Nazionali di Categoria;
il 15 aprile dell’anno successivo dalla USI e dalle Federazioni Nazionali di Categoria alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.
Sarà cura della USI e delle Federazioni Nazionali di Categoria trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.
Ogni anno la Segreteria interregionale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della USI, che sottopone all’approvazione del Comitato Esecutivo, entro la data del 30 aprile.
I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.
Ogni anno la Segreteria USI provvederà alla pubblicazione “on line” del bilancio consolidato. Ogni due anni la Segreteria confederale predispone il bilancio sociale della CISL.
Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.
CAPITOLO XVIII - Ispezioni
Articolo 66
PARTE VI – ATTIVITÀ ISPETTIVE
Nell’ambito della propria competenza territoriale anche la USI può effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dall'articolo precedente, in accordo con la Segreteria confederale e, nei casi di ispezioni che riguardano strutture interregionali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla Segreteria nazionale di categoria interessata.
PARTE VII - ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI
CAPITOLO XIX - Obblighi di adeguamento
Articolo 67
Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli confederali dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall’approvazione del presente Regolamento confederale o su esplicita richiesta della Segreteria confederale.
In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria confederale può avanzare richiesta al Collegio confederale dei probiviri, perché dichiari la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto confederale.
Articolo 68
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento e nei casi in cui le strutture indicate nell’art. 53 dello Statuto Confederale fossero carenti di proprie norme regolamentari, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale Nazionale CISL.
Regolamento di attuazione dello Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022 17
Allegato al Regolamento di attuazione allo Statuto ABRUZZO MOLISE (U.S.I.)
CISL ABRUZZO MOLISE UNIONE SINDACALE INTERREGIONALE (U.S.I.)
“Norme per il funzionamento delle AREE SINDACALI TERRITORIALI (A.S.T.)”
Articolo 1
Le Aree Sindacali Territoriali (AST) sono articolazioni funzionali della USI CISL Abruzzo Molise, come previsto dagli artt. 31 e 32 dello Statuto USI e corrispondenti alle 5 Cisl territoriali: Molise - Chieti - L’Aquila - Pescara - Teramo.
Articolo 2
Compete alla Segreteria della USI CISL provvedere al funzionamento e al coordinamento delle Aree Sindacali Territoriali (AST), per lo sviluppo delle politiche della CISL nei territori, così come indicato nei successivi articoli.
Articolo 3
Ai sensi dell’art. 58 del Regolamento di attuazione dello Statuto USI, in ogni AST è eletto il Responsabile, già componente del Consiglio Generale USI, su proposta della Segreteria USI, previa consultazione del Coordinamento di AST del territorio di riferimento.
Al Consiglio USI compete, motivandolo, il potere di revoca dell’incarico. L’incarico del Responsabile di AST coincide con il mandato congressuale.
L’incarico può essere ricoperto per un massimo di 12 anni.
Articolo 4
Il Responsabile di AST:
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rappresenta la CISL nell’area territoriale di competenza per ciò che riguarda:
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- politiche del bilancio degli Enti Locali;
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- politiche sociali di ambito;
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- politiche sanitarie distrettuali;
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- politiche del lavoro e della formazione;
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intrattiene rapporti con i soggetti istituzionali, sociali ed economici del territorio;
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rappresenta il riferimento confederale nel territorio per tutte le strutture; si raccorda con i referenti territoriali dei servizi e gli operatori di categoria per garantire la fruibilità dei servizi e
l’accessi alle sedi;
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promuove, in sintonia con le federazioni di Categoria, il coinvolgimento delle RSU/RSA alle
iniziative confederali e coordina le azioni informative ad esse rivolte; cura, nello stesso ambito, i
rapporti con gli operatori di categoria;
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supporta, se necessario, sulla base di specifici accordi validati a livello regionale, le attività delle
Federazioni di Categoria;
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coordina le azioni di proselitismo nella AST e monitora il tesseramento.
Articolo 5
Il Coordinamento di AST sarà formato da un massimo di 30 componenti. Le Federazioni Interregionali di Categoria, in occasione del loro congresso, individueranno all’interno di ogni territorio il proprio rappresentante da inserire nel Coordinamento di ogni singola AST, mediante comunicazione alla USI ed alla AST di riferimento. Fanno altresì parte del Coordinamento di AST la Coordinatrice Femminile ed i referenti degli Enti, Associazioni e Società operanti nel territorio.
Articolo 6
Il Coordinamento di AST sarà convocato (di norma con 10 giorni di anticipo) e presieduto dal/la Responsabile di AST, che è tenuto/a ad inviare la convocazione, oltre che ai componenti del
Regolamento di attuazione dello Statuto CISL ABRUZZO MOLISE (U.S.I.) – approvato dal Consiglio Generale del 21 dicembre 2022