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Part-time incentivato per i lavoratori anziani del settore privato

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16-06-2015 - Fonte: inas.it

Part-time incentivato per i lavoratori anziani del settore privato

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'Ago ed alle forme sostitutive della stessa, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia, è prevista la possibilità – qualora abbiano perfezionato il requisito contributivo minimo necessario e d'accordo con il datore di lavoro - di ridurre l'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60%, per un periodo di tempo non oltre il compimento dell’età pensionabile prevista dalla cosiddetta legge “Salva Italia”.

L’interessato percepirà una retribuzione ridotta in misura percentuale, ottenendo inoltre una somma mensile dal datore di lavoro - corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico di quest’ultimo - commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa sarà riconosciuta contribuzione figurativa, determinata secondo la retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

L’accesso al beneficio è concesso su richiesta, nei limiti delle risorse economiche stanziate.

Ulteriori dettagli verranno stabiliti con un apposito decreto.

Adeguamento delle pensioni

La legge di stabilità dispone che la percentuale di adeguamento degli importi delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'Istat, non può essere inferiore a zero.

In merito alla percentuale per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 - determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015 - le operazioni di conguaglio, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015, ma di quelle del 2016. Quindi, il conguaglio è rimandato di un anno.

Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.

 

(Foto disponbile su Flickr, di sean dreilinger, su Licenza Creative Commons)

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