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News - Speciale pensioni: l’“opzione donna”

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16-06-2015 - Fonte: inas.it

News - Speciale pensioni: l’“opzione donna”

Si tratta di una pensione di anzianità a cui si accede con requisiti agevolati, riservata solo alle donne che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Il requisito anagrafico è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita.

Nella maggior parte dei casi, questa scelta comporta una notevole riduzione dell’importo della pensione.

Inoltre, a questo tipo di pensione si applica ancora la cosiddetta “finestra mobile”: pertanto, la pensione ha decorrenza trascorsi 12 o 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

La disposizione riguarda soltanto le lavoratrici che perfezionano tutti i requisiti, anche se la decorrenza si colloca successivamente.

Requisiti

 

 

 

Pensione di anzianità (calcolata con il sistema contributivo in regime di opzione)

Dipendenti:

  • 57 anni + 3 mesi* di età
  • 35 anni di contributi

 

Autonome:

  • 58 anni + 3 mesi* di età
  • 35 anni di contributi

 

*adeguamento alla speranza di vita.

L'opzione Dona viene prorogata la possibilità di accedere alla pensione di anzianità, in favore delle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla cosiddetta opzione donna, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015, anche se la decorrenza del trattamento pensionistico sarà successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo applicati a tale prestazione.

Finora tale facoltà era stata riservata unicamente alle donne che avevano perfezionato la decorrenza della pensione entro il 2015.

Penalizzazione per pensione anticipata: esclusi anche pensionamenti prima del 2015  

Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 erano già esclusi dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati, prevista dalla "riforma Fornero", i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017.

La legge di stabilità estende tale disposizione anche ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati con decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (ma solo per i ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016) le penalizzazioni applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.

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