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Alternanza scuola-lavoro: ecco le tutele contro gli infortuni

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16-06-2015 - Fonte: inas.it

Alternanza scuola-lavoro: ecco le tutele contro gli infortuni

L'Inail ha fornito indicazioni circa la tutela assicurativa degli studenti con età compresa tra i 15 e i 18 anni che – nell'ambito delle scuole secondarie superiori – sono impegnati nei percorsi di istruzione di alternanza scuola-lavoro. Tali percorsi prevedono la possibilità di svolgere attività presso un'impresa o un ente con il quale l'istituto scolastico di appartenenza abbia stipulato un'apposita convenzione.

Nel definire le tutele per gli studenti interessati, l’Inail fa distinzione tra eventi dannosi verificatisi nell'ambito scolastico vero e proprio ed eventi occorsi nello svolgimento delle specifiche attività previste dal progetto.

In particolare, per gli infortuni avvenuti a scuola, si applica la normativa generale in vigore per gli studenti, che limita la tutela agli eventi accaduti durante lo svolgimento di:

  • esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro;
  • attività di educazione fisica nella scuola secondaria;
  • attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento delle lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria;
  • viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

È invece escluso dalla tutela l'infortunio in itinere che avvenga nel normale tragitto andata-ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola.

Quando, invece, lo studente è impegnato nell'apprendimento in situazione lavorativa, sono indennizzabili tutti gli infortuni avvenuti in "ambiente di lavoro". In questo caso, infatti, l'attività svolta è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto esposti agli stessi rischi lavorativi. Di conseguenza, sono ammessi alla tutela anche gli infortuni avvenuti durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente ed il luogo dove si svolge l'esperienza di lavoro. Resta non tutelabile l'evento accaduto nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

Le prestazioni riconosciute dall'Inail agli studenti nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro sono quelle previste per la generalità dei lavoratori ad esclusione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta. La rendita per inabilità permanente, invece, viene calcolata sulla base delle retribuzioni convenzionali, i cui importi sono fissati con decreto ministeriale.

Lo studente impegnato nel progetto di alternanza scuola-lavoro è tenuto a comunicare l'infortunio al dirigente scolastico, il quale ha l'obbligo di effettuare la denuncia all'Inail. Nel caso in cui lo studente dia notizia dell'infortunio al soggetto ospitante, quest'ultimo deve notificarlo al dirigente scolastico in modo da consentirgli di adempiere all'obbligo di legge nei tempi previsti.

Limitatamente agli studenti della scuola statale, il premio assicurativo viene versato nella gestione per conto dello Stato mentre, per gli studenti delle scuole private, la tutela assicurativa viene garantita mediante il versamento di un premio speciale unitario.

 

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