Sep27

RYANAIR CANCELLA I VOLI E L’ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA PER PRATICHE SCORRETTE…

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RYANAIR CANCELLA I VOLI E L’ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA PER PRATICHE SCORRETTE…

Si è aperto un nuovo capitolo nella vicenda degli oltre 2.000 voli cancellati dalla compagnia low cost Ryanair. Nei giorni scorsi, infatti, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha aperto un’istruttoria nei confronti della compagnia low cost irlandese per presunte pratiche commerciali scorrette.

 

Due sono le pratiche “incriminate”: la scarsa diligenza della compagnia nella sua gestione e organizzazione e l’insufficiente informativa fornita ai consumatori sull’esercizio dei loro diritti, richiamando tra questi soltanto il rimborso e la modifica del biglietto, ma non ad esempio, la compensazione pecuniaria.

 

Ricordiamo, infatti, che in caso di cancellazione e di ritardo di un volo, la compensazione pecuniaria varia da 250 a 600 euro a seconda della tratta e della distanza in km.

 

La compensazione pecuniaria, comunque non è dovuta se:

·      l’avviso viene inviato almeno 2 settimane prima della partenza del volo

·      l’avviso viene inviato tra 2 settimane e 7 giorni rispetto alla data della partenza del volo cancellato, con l’offerta della compagnia di un volo alternativo il cui orario di partenza non può però essere anticipato più di 2 ore rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle 4 ore

·      l’avviso viene invia in un tempo inferiore a 7 giorni rispetto alla data di partenza del volo cancellato, ma con l’offerta di un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di 1 ora rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle 2 ore.

 

AVVISO AI PASSEGGERI

·      Diffidate dei siti internet che promettono di farVi ottenere la compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato. Innanzitutto, perché come riportato sopra, il risarcimento è regolato dal Regolamento  261/2004 e non sempre è dovuto e poi perché tali siti Vi chiedono il pagamento di una commissione per assisterVi nella richiesta alla compagnia aerea. La compensazione pecuniaria, qualora ne sussistano le condizioni, è infatti un Vostro diritto e non è dovuto alcun pagamento per ottenerla.

 

Per far valere i Vostri diritti in caso di aziende con sede in un Paese diverso dall’Italia, come Ryanair, rivolgeteVi al Centro Europeo Consumatori Italia, punto di contatto nazionale della rete ECC-Net voluta dalla Commissione europea in ogni Stato membro per dirimere i contenziosi transfrontalieri consumatori-imprese.

 

Il CEC Italia Vi assiste in maniera del tutto GRATUITA.

 

Centro Europeo Consumatori Italia

Tel. 06 44238090

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

via chat tramite il sito https://www.ecc-netitalia.it/it/

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