Sep20

RECUPERO CREDITI

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RECUPERO CREDITI
Ha avuto luogo oggi, presso la 6.a commissione del Senato (Finanze e Tesoro ) la prevista audizione in merito al disegno di legge AS2263 (“Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione”).

Adiconsum, ascoltata come primaria associazione di tutela dei consumatori, ha partecipato fornendo il proprio contributo dopo l’esame del testo, apprezzando la volontà del Parlamento di assicurare solidità finanziaria aggiuntiva alle amministrazioni locali, ponendo però alcune critiche.

Pur condividendo, infatti  - dichiara Walter MEAZZA, Presidente di Adiconsum nazionale -  qualsiasi iniziativa legislativa volta ad assicurare la legittima tutela delle amministrazioni locali nei propri crediti, abbiamo manifestato alcune perplessità circa la mancanza a nostro avviso, nel testo del ddl, di alcune necessarie specificazioni che fughino qualsiasi possibilità di ulteriore accanimento nei confronti dei consumatori-utenti.

In particolare – prosegue Meazza - abbiamo sottolineato l’esigenza di quantificare, magari separati per tipologia (un conto è un debito per il mancato pagamento della retta scolastica di un genitore in difficoltà, altra cosa la morosità cronica negli affitti delle proprietà pubbliche…), gli importi che le pubbliche amministrazioni possono affidare all’azione ausiliaria di una società per il recupero dei crediti. Il testo, infatti, definisce genericamente “obbligazioni pecuniarie di modesta entità”.

Abbiamo altresì esposto la necessità di definire nei contratti da stipulare – continua Meazza - anche l’eventualità di una “partecipazione al rischio” da parte delle imprese operanti nel settore, per scongiurare l’eventualità di un comune che – ad esempio – affidata ad una società di recupero l’azione per un importo pari ad un milione di euro, ne veda recuperata solo una minima parte, magari insufficiente anche per la sola copertura delle spese affrontate, essendo infatti costretto, sulla base dell’art. 4 del ddl, a corrispondere comunque per intero quanto pattuito alla società stessa, salvo poi potersi rivalere (art. 3 del testo proposto) sui medesimi soggetti debitori, cosa in evidente contrasto con la presumibile situazione economica degli stessi.

Rimaniamo in attesa della riforma del testo, così come assicuratoci dal relatore – conclude Meazza.
 
 

 

 

 

 

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