May18

Green pass e lavoro domestico, le indicazioni per le famiglie

Categories // Notizie - Enti, Notizie - CAF

Green pass e lavoro domestico, le indicazioni per le famiglie

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge per l'estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro, che avrà validità dal prossimo 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato d'emergenza

Quanto previsto dalle nuove norme investe tutto il mondo lavorativo, incluso coloro che prestano la propria attività in qualità di assistenti familiari (colf, badanti, baby sitter…).

Queste le indicazioni in merito agli adempimenti in capo al datore di lavoro:

I controlli da eseguire

I datori di lavoro  sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro. Per le categorie degli assistenti familiari il controllo del possesso e sua validità del green pass deve essere eseguito dal datore di lavoro, da familiare o convivente o da chiunque abbia il diritto di far accedere l’assistente familiare nella dimora che corrisponde anche a luogo di lavoro. Ove non proceda direttamente al controllo il datore di lavoro, è necessario che lo stesso predisponga apposito documento di nomina di incaricato. Tale controllo deve essere eseguito ad ogni accesso al luogo di lavoro l’assistente familiare si appresti ad iniziare la prestazione lavorativa (il green pass può essere revocato).

Come eseguire i controlli:

La modalità di controllo del possesso e validità del green pass viene eseguita mediante l’apposita app messa a disposizione dal Governo (VerificaC19), l’assistente familiare dovrà esibire il certificato nel formato digitale Qrcode (preferibile) o cartaceo. Eventuali altre tipologie di certificazione attestanti la vaccinazione non hanno alcuna validità (vaccinazioni non riconosciute dagli enti preposti), pertanto l'unica certificazione valida è riferibile al green pass rilasciato dal Ministero della Salute.

Cosa non fare in sede di controllo: Il datore di lavoro non deve entrare in possesso né richiedere copia del green pass né richiedere la relativa data di scadenza ma esclusivamente procedere al controllo della sua validità.

Esenzione dal green pass: L’obbligo di green pass, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” (Circolare n.0035309 del 04/08/2021 Ministero della Salute).

Mancata esibizione o validità del green pass

Nel caso in cui l’assistente familiare esibisca un certificato non valido o non ne fosse in possesso, non potrà eseguire la prestazione lavorativa, stesso dicasi nel caso non fosse eseguita la verifica e in fase di controllo da parte degli enti preposti scaturisca tale mancanza o invalidità, in tal caso vengono applicate sanzioni sia al datore che all’assistente familiare.

Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:

  • il lavoratore che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;
  • il datore di lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.

Riflessi sul rapporto di lavoro in caso di mancanza green pass: Nel caso in cui il green pass risulti non valido o non esibito per mancanza di possesso, l’assistente familiare non potrà esercitare la propria prestazione fino al momento in cui non procederà a sanare la propria posizione entro il 31 dicembre 2021. L’assistente familiare lavoratore sarà assente ingiustificato già dal primo giorno e dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabile una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Verrà fatto salvo il diritto alla sola conservazione del posto di lavoro, ma non verrà corrisposta retribuzione né oneri riflessi e contribuzione. Nel caso in cui l’assistente familiare regolarizzasse la propria posizione, venendo pertanto in possesso di green pass valido, potrà rientrare in servizio immediatamente. Nel ricordarle che il controllo del green pass deve essere eseguito ogni qualvolta abbia luogo la prestazione, tuttavia nel caso in cui durante il periodo di sospensione sia presente assistente familiare in sostituzione, la ripresa del servizio potrà avvenire solamente al termine della prestazione del sostituendo (massimo 10 giorni).

Le infografiche del Ministero

Sito web con tutte le informazioni relative al Green Pass: https://www.dgc.gov.it

Condividi su...

La CISL AbruzzoMolise si sta adeguando al Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Piu informazioni. Accetto i cookies da questo sito. Accetto