Sep27

CONGUAGLI DI LUCE, GAS, ACQUA: COSA ABBIAMO DETTO ALLA X COMMISSIONE DELLA CAMERA

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CONGUAGLI DI LUCE, GAS, ACQUA: COSA ABBIAMO DETTO ALLA X COMMISSIONE DELLA CAMERA

Il 12 settembre scorso siamo stati auditi alla X Commissione della Camera sulla proposta di legge Baldelli (C. 3792) riguardante “Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici”.

 

Il problema della fatturazione a conguaglio è un tema annoso e ben noto a noi di Adiconsum. Moltissimi infatti sono i consumatori che si rivolgono alle nostre sedi per aver ricevuto bollette di luce, gas o acqua relative a conguagli di svariati anni addietro con importi molto elevati, anche di diverse migliaia di euro.

 

Il problema è dovuto principalmente all’inadempimento dei fornitori:

·      che non provvedono alla lettura del contatore, comportamento inconcepibile considerato che tutte le utenze hanno il contatore elettronico

·      che non inviano periodicamente le bollette

·      che inviano conguagli errati

·      che inviano bollette con consumi stimati, di molto inferiori ai consumi reali, e poi, in un secondo tempo, conguagli molto elevati.

 

Quali conseguenze per i consumatori

I comportamenti delle aziende negano di fatto al consumatore:

·      la possibilità di verificare periodicamente i propri consumi

·      la consapevolezza degli effettivi costi da sostenere

·      la possibilità di valutare altre offerte, magari più convenienti.

 

Proposte di Adiconsum

Ad avviso di Adiconsum, per risolvere i problemi legati alla misurazione è necessario individuare un Ente Terzo. Tale ruolo potrebbe essere affidato all’Acquirente Unico.

Entrando poi nello specifico della proposta di legge Baldelli, riteniamo che l’art. 1, comma 1, che riconosce pratica commerciale scorretta l’invio di fatturazioni a conguaglio per periodi maggiori di due anni, debba invece considerare periodi più brevi del biennio. Idem per l’art. 1, comma 2, che prevede come pratica commerciale aggressiva l’inserimento nei contratti che prevedono fatturazione a conguaglio superiore ai due anni dell’intimazione di pagamento immediato con la minaccia del distacco dell’utenza. A nostro avviso, la pratica commerciale va considerata aggressiva per periodi più brevi del biennio.

Ci siamo espressi inoltre in maniera contraria all’inserimento nel contratto della clausola in cui il consumatore possa autorizzare per iscritto l’azienda ad inviare fatture a conguaglio per periodi maggiori di 2 anni.

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