Notizie - Inas

Oct18

Suicida per amianto: grazie a Inas riconosciuta malattia professionale

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Suicida per amianto: grazie a Inas riconosciuta malattia professionale

Il patronato Inas Cisl ha ottenuto una vittoria significativa - in tribunale - facendo riconoscere un suicidio come direttamente connesso ad una malattia professionale.

L’importante sentenza è stata emessa a Genova, dove un lavoratore – esposto all’amianto per anni – aveva contratto un mesotelioma pleurico. La malattia gli aveva procurato non solo una forte sofferenza fisica, ma lo aveva spinto anche al ritiro dalla vita sociale e familiare. La tragica conseguenza di tale situazione era stata il suicidio.

Un evento che, secondo l’Inail, non aveva nulla a che vedere con la malattia causata dal lavoro, nonostante l’istituto stesso avesse riconosciuto al lavoratore in vita una rendita e una menomazione permanente pari al 90%: in base a questo ragionamento, secondo l’ente, la famiglia del lavoratore non aveva diritto alla rendita ai superstiti.

E’ a questo punto che è entrato in campo l’Inas di Genova, che ha assistito i familiari della vittima in tribunale, per dimostrare il nesso di causa tra il mesotelioma pleurico ed il suicidio.

In sostanza, il patronato si è adoperato per far emergere le rilevanti conseguenze psicologiche della dolorosa vicenda, consentendo così la dimostrazione del fatto che il lavoratore era affetto da una gravissima sindrome depressiva, determinata proprio dal mesotelioma di origine professionale e che – proprio la malattia terminale – si era tolto la vita.

Il caso si è concluso con una sentenza di primo grado che ha riconosciuto il diritto negato grazie all’intervento dell’Inas che ha saputo far emergere tutti i delicati aspetti di una vicenda che non poteva essere affrontata applicando la normativa tout court, ma che per la gestione in giudizio di una storia tanto difficile ha richiesto l’impiego di competenze di alto livello.

Ago31

Terremoto: le misure adottate dall’Inps

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Terremoto: le misure adottate dall’Inps

Per chi risiede nelle zone interessate dal terremoto e beneficia di pensioni e prestazioni a sostegno del reddito, l’Inps prevede servizi alternativi di emergenza per assicurare la continuità dei pagamenti.

In particolare l'ente previdenziale ha attivato la modalità di “pagamento in circolarità”, al fine di consentire la riscossione presso qualsiasi ufficio postale in Italia: tale modalità resterà operativa fino al ripristino della funzionalità degli uffici postali dichiarati inagibili.

Inoltre, per i cittadini dei territori colpiti dal terremoto, sono sospesi:

- a partire da ottobre, le trattenute sulle prestazioni per recupero debiti;

- gli accertamenti sanitari di revisione riguardanti i minorati civili e le persone con handicap (saranno giustificate le eventuali assenze per le visite già calendarizzate);

- gli avvisi di addebito per la riscossione coattiva dei contributi previdenziali.

Ago12

Ministero dell’Interno: indicazioni operative su illegittimità del contributo sul permesso di soggiorno

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Ministero dell’Interno: indicazioni operative su illegittimità del contributo sul permesso di soggiorno

Il Ministero dell'Interno ha finalmente comunicato di aver fornito indicazioni operative per ottemperare alla sentenza del Tar Lazio 06095/2016 dello scorso 24 maggio, che ha sancito l'illegittimità del contributo per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, variabile da 80 a 200 euro.

Con nota del 13 luglio del Sottosegretario all'Interno, Domenico Manzione, indirizzata all’Anci (successivamente diffusa a mezzo stampa) è stato trasmesso appunto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con cui si precisa che dal 23 giugno il Ministero ha provveduto all'aggiornamento del sistema Stranieri web per consentire la lavorazione delle pratiche depositate, a decorrere dal 24 maggio, anche se prive del pagamento del contributo.

Pertanto, aggiunge la nota, gli uffici della Direzione centrale per l’Immigrazione provvederanno sia alla completa lavorazione delle istanze, soprassedendo alla verifica del pagamento degli importi del citato contributo, sia alla successiva richiesta di emissione/produzione del relativo permesso di soggiorno. Il ministero ha comunicato anche che il Portale Stranieri Web, a seguito della modifica del 20 giugno, consentirà l’invio in produzione del titolo di soggiorno con il solo importo del costo di permesso di soggiorno elettronico di 30,46 euro.

Apr11

Gestione separata: novità sul congedo di maternità e paternità

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Gestione separata: novità sul congedo di maternità e paternità

In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata - sia parasubordinate che libere professioniste - e non iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza né pensionate spetta, sulla base di idonea documentazione, un'indennità di maternità per i 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia.

La fruizione dell’indennità è riconosciuta anche ai padri lavoratori iscritti alla gestione separata, in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

I lavoratori e le lavoratrici parasubordinati (collaboratori o associati in partecipazione) iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza né pensionati, hanno diritto all'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei contributi previdenziali dovuti da parte del committente o dell’associante (principio dell’automaticità delle prestazioni).

In particolare, l'indennità per congedo di paternità è riconosciuta anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente nei casi di morte o grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per quanto riguarda il diritto all'indennità di congedo parentale, invece, questo sarà riconosciuto soltanto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l'indennità di maternità (vale a dire 12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).

In generale, le prestazioni economiche di maternità e paternità per i lavoratori iscritti alla gestione separata, non assicurati ad altra forma previdenziale e non pensionati, sono subordinate all'accreditamento effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione comprensiva dell'aliquota dello 0,72% nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo di maternità.

Ago04

Domande Naspi e Dis-coll: quando si può correggere la richiesta

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Domande Naspi e Dis-coll: quando si può correggere la richiesta

Nel caso in cui si sia erroneamente presentata una domanda di Naspi o Dis-coll, ora è possibile trasformare la richiesta per l’una o per l’altra prestazione.

La “correzione” è possibile per i seguenti casi:

  • per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2015, in caso di domanda di Aspi o Naspi erroneamente presentata al posto della domanda di Dis-coll e viceversa, sarà sempre possibile rettificare la richiesta
  • per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016, nel caso in cui l’errore riguardi la presentazione della domanda di Dis-coll in luogo della Naspi, sarà possibile la trasformazione della richiesta, ma non l'ipotesi contraria.

Le nuove domande saranno acquisite con la stessa data di presentazione di quelle inoltrate erroneamente.

 

Apr13

Infortunio in itinere anche in bici

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Infortunio in itinere anche in bici

L'infortunio in itinere occorso in bicicletta, anche al di fuori del percorso protetto (o pista ciclabile), deve essere sempre ammesso all'indennizzo, se ricorrono condizioni per il riconoscimento stabilite per legge.

  • Normalità del percorso

Fa riferimento al tragitto che, affrontato per esigenze e finalità di lavoro, collega il luogo di abitazione a quello di impiego e viceversa.

Viene effettuato in orari confacenti con quelli lavorativi, in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in merito al tragitto, né per quanto riguarda l'orario.

  • Interruzioni o deviazioni non necessitate

Anche con riferimento all'infortunio occorso in bicicletta, la tutela assicurativa non si attiva nel caso di interruzioni e deviazioni del normale percorso, se queste sono del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessarie: si interrompe così il nesso causale tra lavoro e infortunio.

  • Bicicletta equiparata al mezzo pubblico

L'utilizzo della bicicletta è da considerarsi sempre necessario e, quindi, equiparato a quello del mezzo pubblico o al percorso a piedi.

  • Infortunio anche in caso di colpa

Non assumono rilevanza gli aspetti soggettivi della condotta dell'assicurato, a meno che non si tratti di comportamenti così abnormi da essere ritenuti completamente estranei alla dinamica lavorativa.

 

Mar24

Progetto personalizzato

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Progetto personalizzato

Per la concessione dell'Asdi è necessaria la sottoscrizione, da parte del richiedente, di un progetto personalizzato di presa in carico, redatto dal competente servizio per l'impiego, ovvero quello nel cui ambito territoriale è stabilita la residenza del lavoratore.

Il progetto deve contenere i seguenti elementi:

  • individuazione di un responsabile del progetto;
  • definizione del profilo personale di occupabilità;
  • valutazione della condizione di bisogno del richiedente nel supporto alla ricerca attiva di lavoro;
  • definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti in ciascuna settimana;
  • frequenza ordinaria degli appuntamenti con il responsabile del progetto.

Inoltre, come condizione per l'erogazione dell'Asdi, è previsto l'impegno del richiedente a partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (stesura curriculum vitae, preparazione per sostenere colloqui di lavoro, ecc.), e di carattere formativo o di riqualificazione. L’interessato si impegna inoltre ad accettare "congrue" offerte di lavoro, cioè proposte di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto, purché l'attività lavorativa si svolga in un luogo non distante più di 50 Km dal luogo di residenza o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Per il diritto all’Asdi è comunque sufficiente aver sottoscritto un analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi per l'impiego nel periodo di fruizione dell'indennità Naspi, o aver stipulato un contratto di ricollocazione. La precedente sottoscrizione del progetto può anche essere autocertificata al momento della domanda di prestazione.

Obblighi e sanzioni

Il beneficiario dell'Asdi non può più ricevere la prestazione in caso di perdita dello stato di disoccupazione, al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento ed in caso di mancata comunicazione dell'inizio di un'attività lavorativa subordinata o di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale nei termini previsti.

Il titolare dell'indennità Asdi, oltre a prendere parte agli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, può anche essere convocato dai competenti servizi per l'impiego, nei giorni feriali e previo preavviso e secondo le modalità concordate nel progetto stesso. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • alla prima mancata presentazione, la decurtazione di ¼ di una mensilità di Asdi, fermi restando gli incrementi per carichi familiari;
  • alla seconda mancata presentazione, la sospensione di 1 mensilità di Asdi, fermi restando gli incrementi per carichi familiari;
  • in caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dalla prestazione.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (laboratori per il rafforzamento delle competenze) comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • alla prima mancata partecipazione, la sospensione di 1 mensilità di Asdi, fermi restando gli incrementi per carichi familiari;
  • in caso di ulteriore mancata presentazione, la decadenza dalla prestazione.

La mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione e la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza del diritto all’indennità.

Le mensilità non corrisposte per effetto della decadenza dal beneficio, saranno comunque computate ai fini di una eventuale nuova concessione e per il calcolo della durata massima della prestazione.

Domanda

La domanda deve essere presentata all'Inps, in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine della Naspi e, comunque, entro 30 giorni (a pena di decadenza). La modulistica e le modalità di presentazione dell'istanza saranno stabilite dall'ente previdenziale.

L’Inas è a disposizione di tutti i cittadini per l’inoltro dell’istanza, in forma del tutto gratuita.

Mar24

Dimissioni online: rivolgiti all'Inas!

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Dimissioni online: rivolgiti all'Inas!

Dal 12 marzo le dimissioni si danno solo online.

Inas ti assiste nella procedura gratuitamente.

Innanzitutto, tieni conto del fatto che la dichiarazione telematica deve essere fatta almeno un giorno prima dell’inizio del periodo di preavviso.

Vieni nei nostri uffici con:

  • documento di identità valido
  • ultima (o una delle ultime) busta paga relativa al rapporto di lavoro che vuoi sciogliere
  • indirizzo e-mail e/o Pec dell’azienda da cui ti vuoi dimettere.

Devi conoscere la data di decorrenza delle dimissioni, che deve tenere conto del periodo di preavviso previsto dal tuo contratto. Se non la conosci informati presso l’ufficio vertenze della Cisl e/o la tua categoria contrattuale di apparte­nenza.

Per le dimissioni per giusta causa online devi rivolgerti all’ufficio vertenze Cisl e/o alla tua categoria contrattuale di appartenenza.

Puoi revocare le dimissioni entro 7 giorni.

Sono esclusi dalla procedura:

  • i lavoratori con rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione
  • i lavoratori domestici
  • i lavoratori marittimi
  • i lavoratori che sono in periodo di prova.

Sono inoltre escluse le richieste di dimissioni avvenute in “sede protetta” e quelle durante la gravidanza e per i primi 3 anni del figlio. 

(Foto disponibile su Flickr, di Marksu Spiske, su Licenza Creative Commons)

Mar22

Dis-coll, ammortizzatori in deroga ed attività ai fini di pubblica utilità

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Dis-coll, ammortizzatori in deroga ed attività ai fini di pubblica utilità

Anche per il 2016, ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, viene riconosciuta una indennità di disoccupazione mensile.

La prestazione è corrisposta in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di € per il 2016 e di 24 milioni di € per il 2017. L'Inps erogherà la prestazione in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, in caso di insufficienza delle risorse, non prenderà in considerazione ulteriori istanze.

In precedenza, tra i requisiti per il diritto alla Dis-coll, occorreva anche far valere almeno 1 mese di contribuzione nell'anno solare in cui si sia verificato l'evento di cessazione dal lavoro o, in alternativa, aver svolto un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e percepito un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

In caso di perdita involontaria dell'occupazione nel 2016, ai fini dell’accesso all'indennità, il lavoratore dovrà far valere esclusivamente i seguenti requisiti: stato di disoccupazione al momento della domanda ed almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ammortizzatori in deroga per il 2016

Per favorire la transizione verso il nuovo sistema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è stato disposto per il 2016 il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

La norma stabilisce che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato nel 2016 per un periodo non superiore a 3 mesi nell'arco di 1 anno e che il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente non può essere concesso ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento, hanno già beneficiato della prestazione di mobilità per almeno 3 anni, anche non continuativi. Ai restanti lavoratori può, invece, essere erogata la prestazione per un periodo non superiore a 4 mesi, più 2 mesi per i soli lavoratori residenti nell'area del Mezzogiorno: per questi soggetti, in ogni caso, il periodo di mobilità in deroga non può comunque eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi.

Gli effetti di tali trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Attività ai fini di pubblica utilità

Per il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di prestazioni a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e quelli sottoposti alle procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità in favore della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche (cioè le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni; le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case  popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, ecc.) nel territorio del comune di residenza.

 

Feb08

Part-time incentivato per i lavoratori anziani del settore privato

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Part-time incentivato per i lavoratori anziani del settore privato

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all'Ago ed alle forme sostitutive della stessa, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia, è prevista la possibilità – qualora abbiano perfezionato il requisito contributivo minimo necessario e d'accordo con il datore di lavoro - di ridurre l'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 e il 60%, per un periodo di tempo non oltre il compimento dell’età pensionabile prevista dalla cosiddetta legge “Salva Italia”.

L’interessato percepirà una retribuzione ridotta in misura percentuale, ottenendo inoltre una somma mensile dal datore di lavoro - corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico di quest’ultimo - commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa sarà riconosciuta contribuzione figurativa, determinata secondo la retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

L’accesso al beneficio è concesso su richiesta, nei limiti delle risorse economiche stanziate.

Ulteriori dettagli verranno stabiliti con un apposito decreto.

Adeguamento delle pensioni

La legge di stabilità dispone che la percentuale di adeguamento degli importi delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'Istat, non può essere inferiore a zero.

In merito alla percentuale per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 - determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015 - le operazioni di conguaglio, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015, ma di quelle del 2016. Quindi, il conguaglio è rimandato di un anno.

Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.

 

(Foto disponbile su Flickr, di sean dreilinger, su Licenza Creative Commons)

Gen29

News - Speciale pensioni: l’“opzione donna”

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

News - Speciale pensioni: l’“opzione donna”

Si tratta di una pensione di anzianità a cui si accede con requisiti agevolati, riservata solo alle donne che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Il requisito anagrafico è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita.

Nella maggior parte dei casi, questa scelta comporta una notevole riduzione dell’importo della pensione.

Inoltre, a questo tipo di pensione si applica ancora la cosiddetta “finestra mobile”: pertanto, la pensione ha decorrenza trascorsi 12 o 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

La disposizione riguarda soltanto le lavoratrici che perfezionano tutti i requisiti, anche se la decorrenza si colloca successivamente.

Requisiti

 

 

 

Pensione di anzianità (calcolata con il sistema contributivo in regime di opzione)

Dipendenti:

  • 57 anni + 3 mesi* di età
  • 35 anni di contributi

 

Autonome:

  • 58 anni + 3 mesi* di età
  • 35 anni di contributi

 

*adeguamento alla speranza di vita.

L'opzione Dona viene prorogata la possibilità di accedere alla pensione di anzianità, in favore delle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla cosiddetta opzione donna, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015, anche se la decorrenza del trattamento pensionistico sarà successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo applicati a tale prestazione.

Finora tale facoltà era stata riservata unicamente alle donne che avevano perfezionato la decorrenza della pensione entro il 2015.

Penalizzazione per pensione anticipata: esclusi anche pensionamenti prima del 2015  

Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 erano già esclusi dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati, prevista dalla "riforma Fornero", i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017.

La legge di stabilità estende tale disposizione anche ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati con decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (ma solo per i ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016) le penalizzazioni applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.

Feb01

Speciale legge di stabilità: settima salvaguardia

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Speciale legge di stabilità: settima salvaguardia

La legge di stabilità introduce una nuova salvaguardia (la settima) a favore di 26.300 soggetti e ridetermina il finanziamento in relazione alle salvaguardie precedenti.

Come nei casi precedenti, i soggetti interessati sono tenuti a presentare domanda di accesso al beneficio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 1° marzo 2016.

L'intervento riguarda:

a)   nel limite di 6.300 soggetti, i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi (stipulati entro il 31 dicembre 2011).

Nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale), la disposizione si applica anche in mancanza di tali accordi.

I lavoratori devono aver cessato l'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014, e devono perfezionare i requisiti pensionistici: 

  • entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;
  • se cessati entro il 31 dicembre 2012, entro 12 mesi dalla fine del periodo di mobilità, anche mediante il versamento di contributi volontari.

Quest’ultimo può riguardare anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa, è relativo ai soli lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai 12 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.

Per i lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 1° gennaio 2016 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento - sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai 12 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, per svolgere attività di lavoro subordinato (a tempo parziale, a tempo determinato) o di lavoro parasubordinato, sono considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa, e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

B)   nel limite di 9.000 soggetti, i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 4 dicembre 2011:

  • con almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • anche se al 6 dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o accreditabile a tale data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da  effettiva  attività  lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013,  e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La decorrenza della pensione si dovrà collocare entro il 6 gennaio 2017. 

C)   nel limite di 6.000 soggetti:

  • lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali sottoscritti o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 
  • lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La decorrenza della pensione si dovrà collocare entro il 6 gennaio 2017.

D)    nel limite di 2.000 soggetti, i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere stati in congedo per assistere figli con disabilità grave.

La decorrenza della pensione si dovrà collocare entro il 6 gennaio 2017.

E)    nel limite di 3.000 soggetti: ad esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

La decorrenza della pensione si dovrà collocare entro il 6 gennaio 2017.

Il trattamento pensionistico, con riferimento a tutte le categorie di potenziali salvaguardati, non può comunque avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 (1° gennaio 2016).

 

(Foto disponbile su Flickr, di sean dreilinger, su Licenza Creative Commons)

Gen28

Speciale pensioni: la pensione per lavoro usurante

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Speciale pensioni: la pensione per lavoro usurante

I soggetti che sono stati adibiti, nel corso della loro vita, a lavori considerati “usuranti” (ad esempio, gli autisti di mezzi pubblici, i lavoratori notturni, etc.) possono andare in pensione con requisiti agevolati, rispetto alla generalità dei lavoratori.

All’età anagrafica richiesta, si deve sempre aggiungere l’adeguamento alla speranza di vita: dal 2016, tale adeguamento risulta pari a 7 mesi complessivi.

I requisiti richiesti sono comunque soggetti all’adeguamento alla speranza di vita, ed a questi soggetti si applica ancora la cosiddetta “finestra mobile”: pertanto, la loro pensione ha decorrenza trascorsi 12 o 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

 

Periodo dal 1° gennaio  2016 al 31 dicembre 2018

Requisiti generalità

lavoratori addetti ad

attività usuranti

Requisiti lavoratori turni notturni:

da 64 a 71 per anno

Requisiti lavoratori turni notturni:

da 72 a 77 per anno

 

  • dipendenti: 61 anni e 7 mesi* di età , 35 anni di contributi e quota 97,6

 

  • autonomi: 62 anni e 7 mesi* di età , 35 anni di contributi e quota 98,6

 

 

 

  • dipendenti: 63 anni e 7 mesi* di età , 35 anni di contributi e quota 99,6

 

  • autonomi: 64 anni e 7 mesi* di età , 35 anni di contributi e quota 100,6

 

 

 

  • dipendenti: 62 anni e 7 mesi* di età , 35 anni di contributi e quota 98,6

 

  • autonomi: 63 anni e 7 mesi* di età , 35 anni di contributi e quota 99,6

 

 

*adeguamento alla speranza di vita

 

(Foto disponbile su Flickr, di valentina, su Licenza Creative Commons)

Gen21

Speciale pensioni: la pensione anticipata

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

Speciale pensioni: la pensione anticipata

Per pensione anticipata si intende la prestazione pensionistica che si ottiene alla maturazione di una determinata anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica.

All’anzianità contributiva – differenziata tra uomini e donne – si deve sempre aggiungere l’adeguamento alla speranza di vita: dal 2016, tale adeguamento risulta pari a 7 mesi complessivi. 

Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

Donne

41 anni + 3 mesi + 7 mesi* di contributi (= 2175 contributi settimanali)

Uomini

42 anni + 3 mesi + 7 mesi* di contributi (= 2227 contributi settimanali)

*adeguamento alla speranza di vita

La pensione anticipata nel sistema contributivo puro

Questa prestazione riguarda soltanto i soggetti che hanno iniziato a lavorare più di recente, vale a dire quelli che non hanno versato contributi prima del 1996, e che quindi sono destinatari del sistema di calcolo contributivo.

Si tratta di una tipologia di pensione legata non solo al compimento di una determinata età ed al possesso di almeno 20 anni di contributi, ma anche alla necessità di riuscire ad ottenere una pensione di importo non inferiore ad una certa soglia.

All’età anagrafica richiesta, si deve sempre aggiungere l’adeguamento alla speranza di vita: dal 2016, tale adeguamento risulta pari a 7 mesi complessivi.

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018

  • 63 anni + 7 mesi* di età
  • 20 anni di contributi effettivi
  • Importo pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale

*adeguamento alla speranza di vita

 

(Foto disponbile su Flickr, di valentina, su Licenza Creative Commons)

Gen14

La pensione di vecchiaia

Categoria: Notizie - Inas

16-06-2015 - Fonte: inas.it

La pensione di vecchiaia

A partire da quest’anno, accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata è più difficile: sono aumentati, in alcuni casi, i requisiti e soprattutto il parametro dell’adeguamento alla speranza di vita registrato dall’Istat, già applicato dal 2013 nella misura di 3 mesi.

Dal 2016, infatti, è scattato il secondo adeguamento alla speranza di vita, nella misura di ulteriori 4 mesi. 

La pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si ottiene al compimento dell’età pensionabile, in presenza di almeno 20 anni di contributi.

L’età pensionabile è differente per uomini e donne, lavoratori dipendenti ed autonomi, lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico, come illustrato nella tabella che segue.

All’età pensionabile prevista in ciascun periodo, si deve sempre aggiungere l’adeguamento alla speranza di vita: dal 2016, tale adeguamento risulta pari a 7 mesi complessivi.

Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017

Donne dipendenti (Ago e forme sostitutive)

  • 65 + 7 mesi* di età
  • 20 anni di contributi

 

Donne autonome (Ago e gestione separata)

  • 65 + 6 mesi + 7 mesi* (= 66 e 1 mese) di età
  • 20 anni di contributi

 

Donne dipendenti pubbliche –

Uomini dipendenti e autonomi (Ago, gestione separata, forme sostitutive ed esclusive)

  • 66 + 7 mesi* di età
  • 20 anni di contributi

*adeguamento alla speranza di vita

 

(Foto disponbile su Flickr, di valentina, su Licenza Creative Commons)

<<  1 [23  >>  
La CISL AbruzzoMolise si sta adeguando al Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Piu informazioni. Accetto i cookies da questo sito. Accetto